Nuovo codice degli appalti: il valore aggiunto delle soluzioni Amiblu made in UE
Negli ultimi anni, l’Europa ha rafforzato il proprio impegno per valorizzare le aziende dei Paesi che rispettano i criteri di sostenibilità ambientale e sociale. Contrastare la concorrenza di chi non garantisce tali standard non è solo una scelta economica, ma una necessità per rendere il nostro futuro più equo e sostenibile.
Oggi, anche il settore delle infrastrutture idriche deve rispondere a queste sfide, soprattutto alla luce delle recenti normative che vanno proprio in questa direzione. Garantire infrastrutture idriche sicure e sostenibili, infatti, passa anche dalla scelta di materiali prodotti secondo i più alti standard ambientali e sociali.
Approfondiamo questo tema con Amedeo Rugen, Amministratore Delegato di Amiblu Italia, per capire come si è evoluta la normativa e quali vantaggi possono offrire aziende con una produzione made in UE come Amiblu.
Quali sono le nuove regole per tutelare la produzione europea nei contratti pubblici?
Il Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) consentiva già alle stazioni appaltanti di respingere un’offerta negli appalti di forniture se oltre il 50% del valore dei prodotti proveniva dai cosiddetti “Paesi terzi”.
Nel Decreto correttivo D.Lgs. 209/2024 dello scorso dicembre 2024, questa disposizione è stata rafforzata e ora include anche gli appalti misti (che comprendono sia forniture sia lavori).
I Paesi terzi sono quelli individuati dal Regolamento europeo 952/2013 e sono gli Stati non europei con cui l’UE non ha accordi di reciprocità commerciale. L’elenco aggiornato dei Paesi con cui l’UE ha questo tipo di accordi (Agreement on Government Procurement – GPA 2012) è disponibile sul sito del WTO.
Perché è opportuno valorizzare la produzione europea?
Per tre ragioni principali.
Innanzitutto, gli elevati standard di sostenibilità ambientale e sociale a cui si attengono le aziende europee hanno dei costi ingenti, che si riflettono sul prodotto. Quindi, non verificare la provenienza dei materiali significa inevitabilmente favorire le produzioni non regolamentate.
In secondo luogo, le aziende che hanno impianti produttivi in Europa coinvolgono un numero notevolmente maggiore di lavoratori, tra collaboratori diretti e indotto, rispetto a quelle che si occupano soltanto di distribuire e commercializzare in Europa prodotti dello stesso tipo fabbricati in Paesi extra UE. Premiare la produzione europea negli appalti, quindi, significa favorire una maggiore ricaduta economica dell’investimento pubblico, a vantaggio dei cittadini europei che lo hanno finanziato con le proprie tasse.
Il terzo motivo è quello di incentivare i cosiddetti Paesi terzi ad attivare con l’Unione europea patti di reciprocità, necessari per accedere al mercato degli appalti dell’UE, elevando gli standard ambientali e sociali della produzione di quegli Stati.
Quindi cosa cambia per le stazioni appaltanti?
Grazie alle nuove disposizioni, le stazioni appaltanti possono:
- respingere, senza ulteriore motivazione, offerte per appalti misti che prevedono forniture provenienti da Paesi terzi oltre il 50% del valore totale. In caso di mancato respingimento, è obbligo della stazione appaltante redigere una relazione, corredata della relativa documentazione, da allegare all’aggiudicazione, che motivi le ragioni della scelta;
- nei criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose (articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti pubblici) è possibile inserire il valore percentuale dei prodotti originari dall’UE o dai Paesi terzi con cui sia in vigore un accordo di reciprocità, ai sensi del Regolamento UE 952/2013, rispetto al valore totale dei prodotti che compongono l’offerta (articolo 170 – Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, comma 5 del Codice dei contratti pubblici).
Qual è un possibile esempio di criterio di aggiudicazione?
Ecco un esempio di attribuzione di punteggi, che valuti la provenienza dei materiali:
- Elementi di natura qualitativa – Offerta Tecnica: punti massimi 80.
- Elementi di natura quantitativa – Offerta Economica: punti massimi 20.
- Elementi di natura qualitativa – criteri di valutazione
- Origine dei materiali – tubazioni in PRFV (punteggio massimo 8 punti)
– Fornitura di tubi in PRFV al 100% provenienti da Stati membri dell’UE o da Paesi terzi con accordi di reciprocità (Regolamento UE 952/2013): 8 punti
– Fornitura di tubi in PRFV con una quota di almeno il 75% provenienti da Stati membri dell’UE o da Paesi terzi con accordi di reciprocità (Regolamento UE 952/2013): 4 punti
– Fornitura di tubi in PRFV con una quota di almeno il 50% provenienti da Stati membri dell’UE o da Paesi terzi con accordi di reciprocità (Regolamento UE 952/2013): 0 punti
In questo scenario, perché scegliere le soluzioni Amiblu?
Amiblu dispone di 6 impianti di produzione in Europa, che ci consentono di proporre sistemi di tubazioni in PRFV realizzati interamente in Europa garantendo elevati standard di qualità, durata e sostenibilità. Questo aspetto assume un’importanza ancora maggiore alla luce delle recenti disposizioni europee e nazionali, che mirano a tutelare la produzione interna e a contrastare la concorrenza di prodotti provenienti da Paesi con normative meno stringenti.